PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il ruolo speciale degli psicologi. In sede di prima attuazione della presente legge l'accesso al ruolo speciale è riservato ai professionisti già titolari di convenzione con la stessa Amministrazione della difesa ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304.
      2. L'accesso al ruolo speciale di cui al comma 1 è subordinato al possesso di un'anzianità di servizio reso in regime di convenzione con l'Amministrazione della difesa per un periodo non inferiore a dieci anni e avviene a domanda e previo superamento di un apposito corso-concorso disciplinato ai sensi dell'articolo 2.
      3. Il Ministro della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i volumi organici del ruolo speciale degli psicologi.
      4. Il personale, all'atto del superamento del corso-concorso di cui al comma 2, è inquadrato, anche in soprannumero, nell'area funzionale C, posizione economica C3, per i professionisti che hanno maturato almeno quindici anni di anzianità nella funzione, e posizione economica C2, per i professionisti che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nella funzione.

Art. 2.

      1. Le modalità e criteri di svolgimento del corso-concorso previsto dall'articolo 1, comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, da emanare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali degli psicologi maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.